Regolamento Art.1 – Costituzione e sede Ai sensi dell’art. 35 dello Statuto è costituita la consulta dei giovani soci denominata “Club Giovani Soci della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana”. Il Club ha sede presso la sede sociale della Banca a Pietrasanta, Via Mazzini 80. Il Club è disciplinato dal presente Regolamento. Art. 2 – Scopi Il Club ha funzioni consultive, con resa di pareri e proposte non vincolanti: in particolare propone al Consiglio di Amministrazione della Banca iniziative per la promozione e l’attuazione, tra i suoi membri, di attività finalizzate alla valorizzazione della sfera sociale, culturale e ricreativa, unitamente alla promozione e divulgazione dei principi, dei metodi e delle strategie cooperative, sanciti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo. In particolare, il Club potrà proporre le seguenti attività: organizzare seminari, incontri, conferenze e convegni per l’analisi e l’approfondimento di temi culturali, sociali e solidaristici; organizzare corsi e moduli formativi su materie di interesse culturale, economico e sociale; organizzare eventi culturali, artistici, sportivi e ricreativi; suggerire modi e strumenti di coinvolgimento e partecipazione attiva dei soci alla vita del Club e a quella della Banca; suggerire iniziative per la diffusione dei valori e dell’immagine della BCC sul territorio; supportare le iniziative della BCC sul territorio. Art. 3 – Soci del Club Giovani Soci Fanno parte del Club Giovani Soci i soci della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana di età compresa tra i 18 e i 35 anni (fino al compimento del trentacinquesimo anno di età). Art. 4 – Diritti dei soci La partecipazione al Club ha carattere libero, gratuito e volontario. I Soci hanno diritto a: partecipare alle riunioni per l’elezione degli Organi Sociali; beneficiare delle facilitazioni e convenzioni promosse dalla Banca; partecipare a tutte le manifestazioni e le iniziative del Club, nei limiti e secondo le modalità previste dal Comitato di Coordinamento. Art. 5 – Organizzazione del Club L’organizzazione del Club è formata da: L’Assemblea dei giovani soci Il Comitato di Coordinamento; Il Coordinatore eletto dai membri del Comitato di Coordinamento. Art. 6 – L’Assemblea dei giovani soci L’Assemblea dei giovani soci è composta dai soci della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana di età compresa tra i 18 e i 35 anni (fino al compimento del trentacinquesimo anno di età). L’Assemblea è un’occasione di incontro e di confronto tra i giovani soci. Art. 7 – Convocazioni e Validità dell’Assemblea dei giovani soci Il Comitato di Coordinamento deve convocare l’Assemblea dei giovani soci entro un anno dal rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca tramite avviso sul sito internet della BCC Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e sul sito internet del Club giovani soci BVLG, con preavviso di almeno 10 giorni. L’Assemblea è convocata per deliberare: – in merito alla composizione del Comitato di Coordinamento per il triennio successivo: definizione del numero dei membri per il triennio successivo; – in merito alla ratifica delle candidature ed alla elezione del Comitato di Coordinamento. L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto; è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci aventi diritto intervenuti. Art. 8– Funzioni e deliberazioni del Comitato di Coordinamento Il Comitato di Coordinamento si riunisce periodicamente su convocazione del Coordinatore o su domanda di almeno quattro dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel solo caso di parità nelle votazioni, il voto del Coordinatore o, in assenza di quest’ultimo, del Vice-Coordinatore, vale doppio ai fini del conteggio della maggioranza. Le riunioni del Comitato di Coordinamento sono presiedute dal Coordinatore, o in sua assenza dal Vice-Coordinatore. Il componente del Comitato di Coordinamento che senza giustificato motivo, da comunicare preventivamente al Coordinatore, non interviene per 3 sedute consecutive delle adunanze, decade dalla carica. Delle adunanze e delle decisioni del Comitato di Coordinamento deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal Coordinatore e dal Segretario. Copia del verbale deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione, tramite l’Ufficio soci della Banca e la Segreteria Affari generali. Il Comitato di Coordinamento, una volta ottenuta la positiva delibera da parte del Consiglio di Amministrazione circa le iniziative proposte, collabora attivamente con la struttura organizzativa della Banca, in particolare con Ufficio Soci e con il Servizio Marketing, per garantire il buon esito delle attività approvate. Art. 9 – Coordinatore Il Coordinatore e in sua assenza il Vice-Coordinatore del Club mantiene i rapporti con la Banca. Art. 10– Partecipazioni degli Organi della Banca agli incontri Agli incontri del Comitato di Coordinamento e alle riunioni dei giovani soci possono sempre partecipare il Presidente, i Vicepresidenti, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Vicedirettore, il Responsabile dell’Ufficio Soci, un referente del Servizio Marketing della Banca e altri dipendenti eventualmente incaricati. Art. 11 -Modalità di deliberazione dell’Assemblea L’ Assemblea delibera con maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto per alzata di mano. Art. 12 – il Comitato di Coordinamento Il Comitato di Coordinamento è l’organo esecutivo del Club e possono farne parte tutti i soci della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana di età compresa tra i 18 e i 35 anni (fino al compimento del trentacinquesimo anno di età). Le candidature dovranno essere presentate, per iscritto, entro 5 gg prima dell’assemblea dei giovani soci a mezzo mail (all’indirizzo segreteria@bvlg.bcc.it) al personale della Banca incaricato del servizio segreteria. Le candidature potranno essere presentate a partire dalla data della convocazione dell’Assemblea dei giovani soci ed entro e non oltre i cinque giorni precedenti quella fissata per l’Assemblea stessa. I membri eletti che dovessero superare il limite di età successivamente all’elezione, rimarranno in carica fino alla fine del mandato in corso, salvo l’ipotesi di decadenza prevista dall’art.14 del presente regolamento. Il Comitato di Coordinamento può essere composto da 5, 7 o 11 membri eletti dall’Assemblea dei giovani soci. Nel caso in cui il numero dei candidati dovesse eccedere il numero massimo, si procederà, nel corso dell’Assemblea dei giovani soci alle votazioni. Il Comitato di Coordinamento, una volta nominato, procede alla nomina del Coordinatore, del Vice-Coordinatore e del Segretario. Nelle votazioni per l’elezione del Coordinatore, vice e segretario, in caso di parità, il voto del componente più anziano di età vale doppio ai fini del conteggio della maggioranza. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale delle adunanze del Comitato. Nel caso in cui vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Comitato di Coordinamento, i membri rimanenti provvederanno alla sostituzione. Art. 13 – Durata in carica dei componenti del Comitato di Coordinamento I componenti del Comitato di Coordinamento rimangono in carica fino alla scadenza delle cariche sociali della Banca in essere al momento della nomina. Il rinnovo dei componenti del Comitato di Coordinamento si terrà dopo l’assemblea sociale triennale che prevede il rinnovo delle cariche sociali della Banca. Non è previsto alcun compenso per la carica, salvo il rimborso delle spese, se dovute. Tutti i membri possono essere riconfermati fino a tre mandati consecutivi. Art. 14 – Modifiche Il Consiglio di amministrazione della Banca si riserva di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.